
Quattro passi nell' Extralberghiero
Una guida sulle soluzioni extralberghiere del settore turistico e sugli adempimenti da rispettare nell’ambito del territorio della Regione Puglia.
*A cura dell'Avv. Pierluigi Zanetti - Vicepresidente AETB
Sei proprietario di una struttura del settore Extralberghiero o stai pensando di entrare a farne parte?
VADEMECUM EXTRALBERGHIERO
Cosa c'è da Sapere se vuoi aprire un
(rif. norm. legge regionale n. 27 del 7 agosto 2013 – D.L. 30/4/2019 n.34, art.4)
- 1L’attività di “B&B a conduzione familiare” in Puglia può essere svolta nella propria abitazione in maniera non continuativa e non imprenditoriale, presentando apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio di Attività) presso l’ufficio Suap del tuo Comune allegando la relativa documentazione richiesta dalla Legge Regionale anche in ordine alle caratteristiche dell’immobile ed al possesso dei requisiti igienico sanitari dello stesso.
(rif. norm. legge regionale n. 27 del 7 agosto 2013 - 2Che dovrai registrare la struttura presso il Registro Regionale delle strutture istituito presso la Regione Puglia (attraverso il sito dms.puglia.it, mediante il sistema SPID), chiedendo l’assegnazione di un “Codice Identificativo di Struttura” (CIS) nonché presso l’istituenda banca dati presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
- 3Che, nelle località ove è vigente la tassa di soggiorno, dovrai accreditare la struttura presso il portale comunale dedicato, ai fini del versamento della tassa riscossa dagli ospiti secondo il regolamento vigente nel comune
- 4Che dovrai registrare la struttura presso il sito Alloggiati Web della Questura territorialmente di competenza della zona in cui sorge la struttura e dotarti di credenziali onde provvedere a registrazione di ogni arrivo entro 24 ore, in ottemperanza a quanto disposto dal TULPS art.109
- 5Che potrai adibire sino a un massimo tre camere e nove posti letto all’interno dell’immobile in cui effettivamente dimori stabilmente per l’intero periodo di attività che potrà avere una durata minimo di novanta giorni e un massimo di duecentosettanta giorni l'anno (con obbligo di indicare annualmente il periodo di apertura presso il Suap del Comune)
- 6Che all’interno della struttura adibita a B&B Familiare, il Bagno dedicato all’ospite dovrà essere autonomo e distinto rispetto al locale bagno ad uso della famiglia ospitante e dovrà comunque essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere
- 7Che la superficie minima della stanza dovrà essere uguale o superiore a 8 metri quadrati per le camere con un posto letto, a 12 metri quadrati per le camere con due posti letto, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni posto letto in più
- 8Che dovrà essere garantita la pulizia quotidiana dei locali e fornito il cambio della biancheria due volte a settimana e a ogni cambio dell'ospite
- 9Che dovrà essere fornita all’interno della abitazione la somministrazione della prima colazione, esclusivamente in uno degli spazi familiari condivisi.
In caso di somministrazione di alimenti tipici locali elaborati direttamente dall’host nell’ambito familiare si avrà l’obbligo di fornire agli ospiti indicazioni sugli ingredienti utilizzati, con particolare riferimento ad intolleranze e allergie alimentari.
(rif. norm. legge regionale n. 27 del 7 agosto 2013 - D.L. 30/4/2019 n.34, art.4)
- 1L’attività ricettiva di “B&B in forma imprenditoriale” è svolta in maniera continuativa e professionale da ditte individuali e/o società iscritte presso il Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio e può essere svolta nel domicilio del titolare dell’impresa (ovvero nel domicilio di un suo familiare o di un socio) nel quale verrà fornito il servizio di alloggio e prima colazione in non più di sei camere e diciotto posti letto, anche mediante la collaborazione di personale qualificato
- 2Che L'attività di B&B in forma imprenditoriale può essere esercitata in un'unica unità immobiliare ovvero in due unità immobiliari ubicate nello stesso stabile o in due stabili lontani tra loro non oltre cento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, dotati delle caratteristiche strutturali e igienico–sanitarie previste per l'uso abitativo dai regolamenti comunali vigenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative in materia di edilizia, di urbanistica, di pubblica sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande
- 3Che per avviare l’attività di B&B Imprenditoriale in Puglia dovrai presentare apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio di Attività) presso l’ufficio Suap del Comune competente per territorio, allegando la relativa documentazione richiesta dalla Legge Regionale anche in ordine alle caratteristiche dell’immobile ed al possesso dei requisiti igienico sanitari dello stesso nonché polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti soggiornanti nella struttura
- 4Che la superficie minima della stanza dovrà essere uguale o superiore a 8 metri quadrati per le camere con un posto letto, a 12 metri quadrati per le camere con due posti letto, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni posto letto in più
- 5Che dovrà essere garantita la pulizia quotidiana dei locali e fornito il cambio della biancheria due volte a settimana e a ogni cambio dell'ospite
- 6Che dovrà essere fornita all’interno della struttura la somministrazione della prima colazione, esclusivamente in un apposito spazio individuato e che sarà necessario dotarsi di tutte le autorizzazioni sanitarie necessarie
In caso di somministrazione di alimenti tipici locali elaborati direttamente dall'host si avrà l’obbligo di fornire agli ospiti indicazioni sugli ingredienti utilizzati, con particolare riferimento ad intolleranze e allergie alimentari - 7Che dovrai registrare la struttura presso il Registro Regionale delle strutture istituito presso la Regione Puglia (attraverso il sito dms.puglia.it, mediante il sistema SPID), chiedendo l’assegnazione di un “Codice Identificativo di Struttura” (CIS) nonché presso l’istituenda banca dati presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
- 8Che dovrai registrare la struttura presso il sito Alloggiati Web della Questura territorialmente di competenza della zona in cui sorge la struttura e dotarti di credenziali onde provvedere a registrazione ogni arrivo entro 24 ore, in ottemperanza a quanto disposto dal TULPS art.109
- 9Che, nelle località ove è vigente la tassa di soggiorno, dovrai accreditare la struttura presso il portale comunale dedicato, ai fini del versamento della tassa riscossa dagli ospiti secondo il regolamento vigente nel comune
(rif. Norm L.R. n. 11 del 1999 art. 46 già. Legge quadro sul turismo n. 217 del 1983 art.6 - D.L. 30/4/2019
n.34, art.4)
- 1L’attività ricettiva di “Affitacamere” può essere svolta, in maniera continuativa ed imprenditoriale, da ditte individuali e/o società iscritte presso l’ apposita sezione della Camera di Commercio competente presso strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti gli alloggi e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio
- 2Che ove mai l'attività di affittacamere venisse svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti di commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983
- 3Che i locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste, per i locali di abitazione, dal regolamento comunale
- 4Che gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera
- pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una
volta alla settimana;
- cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta
alla settimana;
- fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua calda e fredda - 5Che nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite
- 6Che gli alloggi utilizzati devono avere le seguenti specifiche caratteristiche:
- essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio;
- l'arredamento minimo delle camere da letto deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti;
- qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi; - 7Che per avviare l’attività di Affittacamere in Puglia dovrai presentare apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio di Attività) presso l’ufficio Suap del tuo Comune, allegando la relativa documentazione richiesta dalla Legge Regionale anche in ordine alle caratteristiche dell’immobile ed al possesso dei requisiti igienico sanitari dello stesso
- 8Che la struttura dovrà essere registrata presso il Registro Regionale delle strutture istituito presso la Regione Puglia, chiedendo l’assegnazione di un “Codice Identificativo di Struttura” (CIS) nonché presso l’istituenda banca dati presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
- 9Che dovrai registrare la struttura presso il sito Alloggiati Web della Questura territorialmente di competenza della zona in cui sorge la struttura e dotarti di credenziali onde provvedere a registrazione ogni arrivo entro 24 ore, in ottemperanza a quanto disposto dal TULPS art.109
- 10Che, nelle località ove è vigente la tassa di soggiorno, dovrai accreditare la struttura presso il portale comunale dedicato, ai fini del versamento della tassa riscossa dagli ospiti secondo il regolamento vigente nel comune
(rif. Norm. L.50/2017 art.4 – L.431/98 art.5 – L.178/2020 art.596)
- 1L’attività di “Locazione Turistica” è svolta, in maniera occasionale e non imprenditoriale entro il limite di 4 unità immobiliari, mediante concessione in locazione – sotto forma di locazione breve - da parte di persone fisiche di immobili ad uso abitativo per un periodo non superiore a 30 giorni, con possibilità di fornire prestazioni di servizi quali fornitura di biancheria e pulizia dei locali
- 2Che in caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse persone il termine di 30 giorni andrà considerato in relazione ad ogni singolo contratto
- 3Che gli immobili da adibire a locazione turistica dovranno rientrare esclusivamente nella categoria catastale di unità ad uso abitativo (categoria catastali da A 1 a A 11) e potranno riguardare anche immobili in sublocazione, comodato a titolo oneroso e porzioni immobiliari di un’abitazione
- 4Che il contratto di locazione breve, da redigersi opportunamente in forma scritta, non richiede la registrazione
- 5Che l’esercizio di attività ricettiva in forma di locazione turistica può essere esercitata in forma occasione e non imprenditoriale nei limiti del numero 4 unità immobiliari, superato il quale l’esercizio dell’attività sarà considerato ex lege (art. 596 L n.178/2020) svolto in forma imprenditoriale con ogni conseguente obbligo di registrazione dell’attività presso la competente Camera di Commercio, con ogni connesso obbligo di legge;
- 6Che dovrai registrare la struttura presso il Registro Regionale delle strutture istituito presso la Regione Puglia (attraverso il sito dms.puglia.it, mediante il sistema SPID), chiedendo l’assegnazione di un “Codice Identificativo di Struttura” (CIS) nonché presso l’istituenda banca dati presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
- 7Che dovrai registrare la struttura presso il sito Alloggiati Web della Questura territorialmente di competenza della zona in cui sorge la struttura e dotarti di credenziali onde provvedere a registrazione ogni arrivo entro 24 ore, in ottemperanza a quanto disposto dal TULPS art.109
- 8Che, nelle località ove è vigente la tassa di soggiorno, dovrai accreditare la struttura presso il portale comunale dedicato, ai fini del versamento della tassa riscossa dagli ospiti secondo il regolamento vigente nel comune
VADEMECUM EXTRALBERGHIERO
Cosa c'è da Sapere se hai già un
Ricordati che avrai l’obbligo di rispettare i seguenti adempimenti anche di carattere amministrativo
- 1Riportare il CIS in tutti gli scritti, stampati, supporti digitali utilizzati a scopo di pubblicità, promozione o commercializzazione dell'offerta ricettiva nonché l’istituendo codice identificativo da rilasciarsi a livello nazionale dal Ministero
- 2Esporre al pubblico nel locale di ricevimento/parti comuni la copia della SCIA, i prezzi applicati, i periodi di attività, nonché la capacità ricettiva massima
- 3Registrare la struttura presso il sito Alloggiati Web della Questura di appartenenza e quindi ottemperare agli obblighi di pubblica sicurezza registrando i dati identificativi degli ospiti entro 24 ore dall’arrivo
- 4Provvedere, nelle località ove è vigente la tassa di soggiorno, a riscuotere la tassa di soggiorno dagli ospiti, da versare nelle casse comunali nei tempi e modi stabiliti dal regolamento vigente nel comune
- 5Comunicare all'Agenzia regionale PugliaPromozione entro il 01 ottobre di ogni anno,, nel rispetto della normativa vigente, i prezzi minimi e massimi applicati per quanto concerne l'anno successivo e i periodi di attività (CPS)
- 6Rispettare l'obbligo di comunicare all'Agenzia regionale Puglia Promozione il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Regione
- 7Esporre all'esterno il marchio regionale di cui all'articolo 11 ove lo stesso sia stato rilasciato
- 8Rilasciare al cliente, al termine di ogni soggiorno, un documento fiscalmente valido in relazione alla tipologia di attività esercitata, comprovante l'avvenuto pagamento dei servizi resi
- 9Sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti paganti, limitatamente alla tipologia di B&B esercitato in forma imprenditoriale ed affittacamere
- 10Esporre l'iscrizione nel registro delle imprese, limitatamente all'attività di B&B esercitato in forma imprenditoriale ed affittacamere
Ricordati che avrai l’obbligo di rispettare i seguenti adempimenti anche di carattere amministrativo
- 1Riportare il CIS in tutti gli scritti, stampati, supporti digitali utilizzati a scopo di pubblicità, promozione o commercializzazione dell'offerta ricettiva l’istituendo codice identificativo da rilasciarsi a livello nazionale dal Ministero
- 2Registrare la struttura presso il sito Alloggiati Web della Questura di appartenenza e quindi ottemperare agli obblighi di pubblica sicurezza registrando i dati identificativi degli ospiti entro 24 ore dall’arrivo
- 3Far sottoscrivere all’ospite il contratto di locazione breve (consigliato) e rilasciare quietanza scritta del pagamento del costo del soggiorno - consigliato - (per importi superiori ad €. 77,00 corre l’obbligo fiscale di apporre marca da bollo da 2,00 €)
- 4Provvedere, nelle località ove è vigente la tassa di soggiorno, a riscuotere la tassa di soggiorno dagli ospiti, da versare nelle casse comunali nei tempi e modi stabiliti dal regolamento vigente nel comune
- 5Rispettare l'obbligo di comunicare all'Agenzia regionale Puglia Promozione il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Regione
© AETB
Documento redatto dall’Associazione Extralberghiero Terra di Bari